Art. 3.
(Ricognizione delle esigenze delle istituzioni scolastiche e determinazioni della conferenza di servizi).

      1. Al fine di definire organicamente obiettivi, tempi e modalità degli interventi in materia di edilizia e di sicurezza scolastica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali che non lo hanno già effettuato realizzano un censimento straordinario del patrimonio edilizio scolastico del proprio territorio. La ricognizione è aggiornata periodicamente con cadenza almeno triennale.
      2. Gli enti locali che intendono avvalersi di risorse finanziarie di soggetti pubblici o privati per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica devono corredare

 

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le relative richieste con apposite schede informative, redatte secondo i criteri definiti ai sensi del comma 3, relative a ogni struttura scolastica interessata, in cui sono indicate le risorse eventualmente messe a disposizione direttamente e i dati relativi al numero degli utenti, alla distanza in linea d'aria e in termini di percorrenza viaria e ferroviaria dalle strutture scolastiche più vicine destinate a utenza assimilabile.
      3. I criteri di redazione delle schede informative di cui al comma 2 sono definiti in sede di conferenza di servizi tra le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
      4. I dati raccolti ai sensi dei commi 2 e 3 sono messi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione, delle regioni e degli enti locali interessati e sono resi accessibili al pubblico.